REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE presso Quartiere Fieristico di Rimini
Art. 1 – La manifestazione fieristica denominata: “MACFRUT – 42° Mostra Internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto dell’intera filiera ortofrutticola, si svolgerà dal 6 al 8 maggio 2025. In particolare, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 martedì 6 maggio e mercoledì 7 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 giovedì 8 maggio.
È organizzata in Rimini presso Rimini Fiera – Via Emilia,155, 47921 Rimini (RN) da Cesena Fiera S.p.A. (da ora in poi denominata: Organizzatore), con sede in Via Dismano 3845 - cap. 47522 Cesena FC, Capitale Sociale € 2.288.012 - Reg. Imprese Forlì-Cesena n° 01954020408 - REA n° 260193 - C.F/ Partita Iva n° 01954020408 – Codice SDI J6URRTW.
VISITATORI
Art. 2 – La fiera è riservata ai visitatori professionali che possono accedere alla manifestazione gratuitamente, previa registrazione, attraverso accreditamento on-line nel sito www.macfrut.com o presso le biglietterie della manifestazione. Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso dei visitatori, invito di classi di studenti ed altro, si rimanda alla consultazione della pagina, disponibile su www.macfrut.com.
PARTECIPANTI – ESPOSITORI
Art. 3 – Sono ammessi a partecipare:
A) Tutte le categorie di operatori del settore ortofrutticolo;
1) I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare, nella sezione denominata “Scheda Catalogo”, all’interno della propria Area Riservata sul sito, l’elenco delle Aziende/Brand che rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali che si ripromettono di esporre. L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto; in caso di mancanza di mandato di rappresentanza, l’Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere lo stand.
2) Le ditte espositrici possono chiedere di ospitare, all’interno del proprio stand, altre ditte (Co-espositori), dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la domanda di partecipazione senza, con questo, avere diritto ad alcuna riduzione. L’organizzatore si riserva la facoltà di autorizzare o meno la richiesta. In caso di mancata richiesta e/o mancata autorizzazione, l’Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere lo stand. Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle ditte ospitate e/o in collettiva, sarà da intendersi a totale carico della ditta ospitante e/o ente promotore della collettiva.
B) le Associazioni di categoria, gli Enti economici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.
La domanda di partecipazione da compilarsi online collegandosi al sito www.macfrut.com.
L’organizzazione si riserva l’accettazione delle domande. Le schede dovranno essere presentate all’Organizzatore, in originale, con uno strumento che ne comprovi l’avvenuta ricezione. Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un’area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.
Art. 4 – Con la presentazione della domanda di partecipazione, timbrata e firmata, il partecipante:
a) chiede di partecipare alla manifestazione alle condizioni economiche indicate in domanda;
b) accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento;
c) elegge domicilio legale presso la sede dell’Organizzatore, riconoscendo per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Forlì-Cesena;
d) riconosce quale lingua ufficiale della suddetta documentazione quella italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) e l’applicabilità della legge italiana.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
REGOLE PER I PARTECIPANTI – ESPOSITORI
Art. 5 – L’Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la domanda di partecipazione, qualora al momento della sua presentazione, la stessa non sia integrata da:
a) versamento dell’acconto
- opzione 1: per coloro che procederanno all’iscrizione entro il 31 ottobre 2024 - 15% del totale + IVA (come indicato nella domanda di partecipazione)
- opzione 2: per coloro che procederanno all’iscrizione a partire dal 1° novembre 2024 - 30% del totale + IVA (come indicato nella domanda di partecipazione)
che verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda stessa;
b) la domanda di partecipazione regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante, accettando incondizionatamente, le norme del presente regolamento generale.
Il richiedente, attraverso la firma della domanda di partecipazione, dichiara di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della giurisdizione in cui risiede.
Il versamento dell’acconto potrà essere effettuato tramite:
1) bonifico bancario intestato a Cesena Fiera S.p.A. Banca: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA fil. PIEVESESTINA
Codice IBAN – IT27W0623023914000043315864 Codice BIC /SWIFT – CRPPIT2P198.
Nel versamento deve essere indicata la causale ACCONTO MACFRUT 2025 e nome della ditta partecipante;
2) assegno non trasferibile intestato a CESENA FIERA SPA.
Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili, comprese quelle che possono essere ricavate, a discrezione ed a insindacabile giudizio della direzione, in zone diverse dai padiglioni (es. hall sud, rotonda, eventuali spazi esterni, ecc.).
Tutte le aziende che faranno richiesta di uno spazio espositivo uguale o inferiore a 16 mq. dovranno obbligatoriamente dotarsi del pacchetto preallestito fornito dall’Organizzazione.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d’attesa le domande di partecipazione incomplete o non in originale.
La facoltà dell’Organizzatore di non accettare la domanda di partecipazione è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. Particolari richieste circa la posizione dello stand non vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione. Non è ammessa l’esclusione della concorrenza. L'accettazione della domanda di partecipazione verrà segnalata al Partecipante, tramite approvazione via e-mail.
La rimanente somma a saldo dovrà essere versata entro il 1° marzo 2025, tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato a CESENA FIERA S.p.A.
In mancanza di tale pagamento, l’Organizzatore si riserva la facoltà di non consentire l’allestimento dello stand né all’azienda partecipante né ad eventuali allestitori da questa incaricati.
In caso di mancata accettazione della domanda di partecipazione, l’Organizzatore ne darà tempestiva e motivata comunicazione.
REGOLE PER PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE:
I Partecipanti in cambio merce dovranno presentare i seguenti documenti:
a) modulo di iscrizione regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante, accettando incondizionatamente, le norme del presente regolamento generale;
b) fattura in cambio merce, come da accordi con l’Organizzazione della manifestazione; intestata a Cesena Fiera S.p.A., con sede in Cesena, via Dismano 3845, 47522 Cesena FC - Codice Fiscale/Partita Iva 01954020408
Resta comunque facoltà dell’Organizzatore di non accettare il modulo di iscrizione in presenza di sospesi amministrativi.
ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO
Art. 6 – L’assegnazione dei posteggi viene decisa esclusivamente dall’Organizzatore tenuto conto di:
Data di arrivo della domanda, comprensiva di pagamento dell’acconto;
Pacchetto espositivo richiesto;
Superfice espositiva richiesta;
Anzianità di partecipazione a MACFRUT;
Esigenze tecniche.
Eventuali indicazioni o richieste formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la Domanda di Partecipazione.
La segnalazione dello spazio assegnato risulterà tacitamente approvata dal partecipante, salvo comunicazione tramite PEC segreteria@pec.cesenafiera.com entro 24h dalla visualizzazione nella propria area riservata.
L’Organizzatore avrà la facoltà di spostare lo stand già assegnato, ovvero trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
Per esigenze di layout di manifestazione l’Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il partecipante possa eccepire al riguardo.
MODIFICA, RIDUZIONE SOSTITUZIONE SPAZIO
Art. 7 – L’Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di:
a) spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della manifestazione.
b) di modificare o ridurre lo spazio già concesso, nonché di sostituirlo con altra locazione, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento (anche durante la Fiera), nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e/o in qualsiasi altro caso.
CESSIONE – RINUNCIA – ABBANDONO REGOLE PER I PARTECIPANTI
Art. 8 – È vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell’Organizzatore.
Il Partecipante che dopo aver controfirmato la domanda di partecipazione di cui all’art.5, non sia in grado di intervenire alla manifestazione o richieda una riduzione del posteggio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta all’Organizzatore, motivandone le ragioni.
Qualora il partecipante decidesse di disdire la propria partecipazione alla manifestazione, si applicheranno le seguenti penali di recesso:
CONDIZIONI DI RECESSO |
Fino al 15 gennaio 2025 | In caso di recesso regolarmente pervenuto fino al 15 gennaio 2025 sarà applicata una penale pari al 15% del valore complessivo del contratto. |
Dal 16 gennaio 2025 al 1° marzo 2025 | In caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 16 gennaio ed entro e non oltre il 1° marzo 2025 sarà applicata una penale pari al 50% del valore complessivo del contratto. |
A partire dal 2 marzo 2025 | In caso di recesso regolarmente pervenuto a partire dal 2 marzo 2025 sarà applicata una penale pari all’intero importo del contratto. |
Nel caso di proposte di partecipazione sottoscritte dopo la data ultima prevista per il pagamento del saldo (1° marzo 2025), non sarà più possibile esercitare la facoltà di disdetta/recesso e la quota di partecipazione alla manifestazione dovrà essere corrisposta a saldo al momento del ricevimento della fattura.
Art.8 bis – REGOLE PER PARTECIPANTI IN CAMBIO MERCE
Per i partecipanti in cambio merce, in caso di disdetta, si applicheranno le disposizioni di volta in volta concordate con l’organizzazione.
OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO
Art. 9 – Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l’eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, l’Organizzatore si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più ditte, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.
L’Organizzatore declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti da fornitori autorizzati, sia per ogni altro servizio appaltato a terzi.
Per le condizioni di fornitura, vale quanto previsto ed indicato nell’area riservata del sito web, nella pagina di riferimento di ogni servizio. Si specifica che, richiedendo ciascun servizio attraverso tale procedura online, dovrà essere obbligatoriamente accettato il relativo regolamento, approvando così anche relative condizioni e termini.
Art. 10 – Si ricorda che in mancanza del pagamento del saldo non sarà consentito l’allestimento dello stand né all’azienda partecipante né ad eventuali allestitori da questa incaricati.
In caso di mancato immediato pagamento del saldo, il partecipante moroso decade dal diritto di partecipazione e l’Organizzatore, oltre a trattenere l’anticipo già versato ed a pretendere il relativo saldo, ritiene libera l’area espositiva che può essere eventualmente concessa ad altro Partecipante.
Gli allestitori in possesso del relativo badge ed osservando il rispetto di tutte le normative in termini di sicurezza sul lavoro ed igienico sanitarie, presenti o che saranno poste in essere, potranno provvedere all’allestimento delle aree espositive assegnate SOLO nei seguenti orari e giornate:
Mercoledì 30 aprile dalle 8.00 alle 20.00
Giovedì 1 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Venerdì 2 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Sabato 3 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Domenica 4 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Da tale momento, eventuali lavori di completamento o modifiche devono essere eseguite con l’autorizzazione dell’Organizzatore con un servizio di vigilanza specifico a carico dell’azienda partecipante, tra la chiusura serale e l’apertura mattutina.
La richiesta di tale servizio dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno interessato, all’Ufficio tecnico dell’Organizzatore.
Protrazioni di orario nell’ultimo giorno di allestimento dovranno essere approvate dall’Ufficio tecnico e saranno concesse solo in casi eccezionali. I costi di tali servizi sono specificati nell’area servizi del sito, nella propria area riservata. Eventuali modifiche o scambi di aree espositive devono essere autorizzati dall’Organizzatore e fatti a spese dei richiedenti.
Gli espositori, in possesso del relativo badge ed osservando il rispetto di tutte le normative in termini di sicurezza sul lavoro ed igienico sanitarie, presenti o che saranno poste in essere, potranno accedere nei seguenti orari e giornate:
Domenica 4 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Lunedì 5 maggio dalle 8:00 alle 18:00
Gli orari della Segreteria dell’Organizzatore verranno comunicati in prossimità dell’inizio della manifestazione.
PROGETTI STAND
Art. 11 – Ogni azienda partecipante è obbligata ad occupare la superficie assegnata con uno stand avente caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l’immagine generale della manifestazione e dovrà essere completo di pavimentazione. Lo stand dovrà recare la denominazione dell’azienda partecipante.
Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dai Partecipanti confinanti; le pareti superiori ai 2.5 mt di altezza dovranno necessariamente essere rifinite verso il confinante con colorazione bianca o grigio chiaro.
I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti; inoltre è obbligatorio che l’intera struttura di bandiere\vele\roll up e similari rimanga all’interno della propria area espositiva.
Tutte le grafiche poste sopra i 2,90 mt dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine degli stand adiacenti.
Gli allestimenti non devono nuocere all’estetica ed alla visibilità degli stand vicini, in particolare, nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), gli allestimenti dovranno limitare l’utilizzo di pareti perimetrali: tali pareti o ingombri non dovranno occupare più del 30% di ciascun lato dello stand.
Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti, salvo diversa autorizzazione dell’Organizzatore.
Si precisa che, salvo diversa autorizzazione dell’Organizzatore, nel caso in cui presso lo stand vengano svolte delle dimostrazioni/prove/esercitazioni, gli eventuali banchi/vetrine/strutture a ciò adibite dovranno essere arretrate necessariamente di almeno mt. 1,5 rispetto alla corsia di passaggio dei visitatori.
L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, indicata chiaramente a terra e l'altezza dovrà essere contenuta, fatti salvi i casi autorizzati, in forma scritta, dall’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore, entro:
1) Stand di prima fila (fronte piscine o in caso di padiglioni gemellari, gli stand prospicenti la hall centrale) l'altezza massima deve essere non più di 5 mt;
2) a. Stand di seconda fila (tra la 2° e la 3° porta di sicurezza, zona centrale), l'altezza massima deve essere non più di 5,5 mt;
b. Stand di seconda fila adiacenti alle pareti del padiglione (tra la 2° e la 3° porta di sicurezza), l'altezza massima deve essere non più di 4 mt;
3) Stand di terza fila (dopo la 3°porta di sicurezza), l'altezza massima deve essere non più di 6 mt;
4) Stand che occupano la Hall B5D5, l’altezza massima deve essere non più di 5 mt;
5) Stand che occupano la Hall Sud, l’altezza massima deve essere non più di 4 mt;
6) Stand relativi a padiglioni con numerazione pari, l’altezza massima deve essere non più di 5 mt.
In deroga a quanto sopra esposto non sono soggetti a restrizioni sulle altezze tutti i macchinari esposti, compatibilmente con le altezze del padiglione.
L’Ufficio Tecnico si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare la realizzazione di elementi esclusivamente grafici e strutture appese ad altezze superiori rispetto a quelle indicate ai punti 1,2,3,4,6 purché gli stessi non arrechino disturbo alla visibilità degli stand adiacenti.
Gli elementi grafici e le strutture appese devono essere assemblati al suolo e portati in quota con dispositivi di sollevamento motorizzati o manuali.
La realizzazione di stand a due piani è possibile solo nelle aree poste in 2 e 3° fila (a esclusione degli stand a filo parete) a condizione che l’ampiezza del soppalco non superi il 50% della superfice espositiva entro i 50 mq; pertanto, in prima fila non è possibile allestire stand a 2 piani.
In entrambi i casi devono essere rispettate le altezze massime previste per ogni scaglione come indicate ai punti 1,2,3,4,5,6 del medesimo articolo.
L’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di approvare progetti con dimensioni superiori o caratteristiche diverse ai limiti sopra indicati.
Dovrà essere cura del Partecipante accreditare il proprio allestitore all’interno della sua area riservata-espositore.
L’allestitore dovrà poi caricare il progetto relativo all'allestimento nell’area riservata-allestitore entro e non oltre il termine previsto dallo scadenzario e dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore.
Si precisa che l’Ufficio Tecnico sarà tenuto a richiedere documentazioni supplementari nel caso di allestimenti fuori standard, le cui casistiche sono rese note all’interno del Regolamento Tecnico.
Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonera espressamente l’Organizzatore per i danni eventualmente derivati a sé medesimo e a terzi, da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. L’Organizzatore si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato. L’Organizzatore verificherà previamente e necessariamente il rispetto di dette caratteristiche e, nel caso in cui ne venga riscontrata la mancanza, l’espositore sarà tenuto ad uniformarsi agli obblighi di cui sopra. Nell’ipotesi in cui l’espositore non adempia a quanto sopra, l’Organizzatore avrà facoltà di non consentirgli la partecipazione alla manifestazione, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.
Per coloro che si avvalgono del servizio di Cesena Fiera per la realizzazione dell’allestimento del proprio stand, la comunicazione dell’esistenza di eventuali difformità e/o vizi progettuali e/o di allestimento, nonché qualunque ritardo nella consegna, dovrà avvenire mediante PEC o lettera raccomandata A/R, da inviarsi entro il giorno successivo a quello della scoperta e comunque entro l’ultimo giorno della manifestazione fieristica.
Art. 12 – Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l’intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).
Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l’Organizzatore avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s’intende, altre eventuali forme di risarcimento.
NORME DI SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI – IMPIANTO ELETTRICO
Art. 13 – Tutti i materiali da impiegare per l’allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquettes, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL’ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche. A tale scopo il Partecipante è tenuto a trasmettere all’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore prima dell’inizio della manifestazione, “Modulo A-Antincendio” debitamente e correttamente compilato in ogni sua parte.
Allo stand andrà conservata copia del “Modulo A-Antincendio” e dei relativi certificati allegati per eventuali controlli.
Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34° 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. L’estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica, in vista e pronto all’uso, all’interno dello stand.
Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz’altro titolo all’Organizzatore di:
- vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera;
- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.
Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico del Partecipante, il quale dovrà realizzarle “a regola d’arte” in conformità alle normative vigenti.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ equivalenti per Nazioni estere.
Successivamente all’avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Partecipante e/o Allestitore è tenuto a presentare all’Ufficio Tecnico dell’Organizzatore, il “Modulo B-Impianti elettrici”, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d’arte; ciò mediante compilazione, corretta e completa di allegati (visura dell’elettricista abilitato, dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte ex D.M. 37/2008, progetto ove necessari).
Una copia di tutta la documentazione andrà conservata presso lo stand.
L’allacciamento degli impianti elettrici alla rete di IEG Rimini Fiera, potrà essere effettuata solo dopo l’avvenuta accettazione del modulo B in originale ad opera esclusivamente degli elettricisti ufficiali di IEG Rimini Fiera.
SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 14 – Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ad attenersi al DUVRI dell’Organizzatore, scaricabile sul sito di manifestazione.
Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, dovrà, inoltre, attenersi a quanto segue:
1) Il Partecipante dovrà accreditare la/le ditta/e esecutrice/i dell’allestimento nella propria area riservata-espositore. Qualora il partecipante allestisca in proprio lo stand si configurerà come “Allestitore”. Per “Allestitore si intende chi materialmente deve introdurre in Fiera proprio personale operativo in fase di montaggio e smontaggio”;
2) verificare, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.);
3) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori con scambi di informazioni, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il Partecipante dovrà promuovere l'azione di coordinamento, consegnando ai propri fornitori/allestitori/appaltatori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze dell’Organizzatore) redatto dall’Organizzatore;
5) l'Allestitore, in ogni caso, dovrà produrre un P.O.S. (DUVRI in caso di subappalto) in relazione all'attività svolta che rimarrà a disposizione sul luogo di lavoro. Con l’accettazione del Regolamento generale, il Partecipante dichiara di avere preso attenta visione del contenuto del DUVRI dell’Organizzatore, impegnandosi ad osservarne le prescrizioni e a consegnarne copia ai propri fornitori /allestitori/appaltatori;
6) l’Allestitore dovrà trasmettere anticipatamente all’ufficio tecnico dell’Organizzatore, l’elenco delle ditte coinvolte nei lavori di allestimento, unitamente ai documenti attestanti i requisiti tecnico-professionali delle medesime, mediante caricamento in area riservata-allestitore. Ogni ditta dovrà accreditare i propri lavoratori per richiedere l’accesso al quartiere in fase di montaggio e smontaggio.
SMALTIMENTO RIFIUTI – SMALTIMENTO ECCEDENZE ALIMENTARI – RIPRISTINO POSTEGGIO
Art. 15 – Il Partecipante è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.
Il Quartiere Fieristico di IEG Rimini Fiera effettua la raccolta differenziata. Il Partecipante è tenuto, durante la sua permanenza in fiera, a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, plastica, lattine) nelle apposite isole ecologiche ubicate in ogni padiglione. Il rifiuto indifferenziato potrà, invece, essere collocato nei cestini presenti in corsia o collocato fuori dallo stand al termine dell’orario di fine manifestazione.
I bar ed i punti di ristoro interni al quartiere sono attrezzati per lo smaltimento dei prodotti biodegradabili ed utilizzano prodotti per la distribuzione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) in materiale biodegradabile. Pertanto, tutti i rifiuti biodegradabili (resti di cibo, piatti, bicchieri, posate, etc.) prodotti nelle zone ristoro dovranno essere collocati negli appositi contenitori per il rifiuto biodegradabile presenti in loco.
RIMOZIONE STAND
Art. 16 – Prima della fine della Fiera non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand né asportare materiali esposti prima della chiusura della manifestazione.
I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare una penalità contrattuale pari alla metà del canone d’affitto lordo dello stand. Le operazioni di rimozione dagli stand dei campioni, dei prodotti e manufatti possono essere effettuate, solo con carrelli a mano/traspallet, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno 8 maggio 2025, previa presentazione del BUONO D’USCITA. In tale data si raccomanda in ogni caso di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente trasportabili.
Lo smontaggio degli stand dovrà rispettare i seguenti orari e giornate:
Venerdì 9 maggio dalle 8.00 alle 20.00;
Sabato 10 maggio dalle 8.00 alle 20.00;
Coloro che espongono all’interno dei Padiglioni A, C e HALL SUD dovranno procedere allo smontaggio obbligatoriamente entro e non oltre la giornata di venerdì 9 maggio ore 18.00.
Si specifica pertanto la possibilità di inizio smontaggio per i Padiglioni A, C e HALL SUD a partire da:
Giovedì 8 maggio dalle 19.00 alle 24.00
Trascorsi i termini sopraindicati senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l’Organizzatore può procedervi d’ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 gg. dalla chiusura della Fiera, è data facoltà all’Organizzatore di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, che il Partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull’importo ricavato dalla vendita, l’Organizzatore si soddisfa per quanto dovutole dal Partecipante e tiene l’importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni, trascorso il quale l’importo medesimo viene incamerato dall’Organizzatore.
Si precisa, altresì, sempre con riferimento a tutto quanto sopra, che l’Organizzatore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile in caso di danneggiamenti occorsi ai materiali sia in fase di smontaggio, sia in fase di trasloco degli stessi e sia nella fase in cui rimangano incustoditi presso il Quartiere.
Art. 17 – L’Organizzatore ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l’orario giornaliero della Fiera. Tale facoltà non comporta per l’Organizzatore alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.
Gli espositori possono accedere alla Fiera un’ora prima dell’apertura (ore 8:30) e devono abbandonare i locali alla chiusura. L’Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza o l’ingresso anticipato, durante la manifestazione.
TARIFFE
Art. 18 – Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità.
Sono disponibili le seguenti opzioni d’ iscrizione:
Tariffa espositive area nuda (include unicamente l’affitto dell’area) |
| Area Only Red | Area Only Green fino a 96 mq | Area Only Green da 96,50 mq |
Tariffa standard | 160,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
Tariffa Early (non oltre il 31.10.2024) | 150,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
La distinzione tra area red e green è visibile al momento dell’iscrizione.
Area preallestita (include affitto area, allestimento BASIC, 1 kw energia elettrica monofase) |
| Area + stand BASIC 16 MQ | Area + stand BASIC 32 MQ | Area + stand PLUS 32 MQ |
Tariffa standard | 3.900,00 € | 6.900,00 € | 8.350,00 € |
Tariffa Early (non oltre il 31.10.2024) | 3.400,00 € | 6.400,00 € | 7.900,00 € |
Si precisa che il ripostiglio dell’allestimento preallestito fornito dall’Organizzazione è dotato di porta/lucchetto con chiave universale.
Ogni ditta partecipante dovrà corrispondere una quota di iscrizione pari a € 600,00 (comprensiva di: assicurazione come indicato nell’art. 23, inserimento in catalogo, badge espositori in base ai mq. acquistati, 1 tessera parcheggio area esterna, connessione Wi-Fi fino a 5 dispositivi e business matching). Nel caso in cui siano presenti uno o più coespositori, la relativa quota di iscrizione sarà pari a 800,00 € ciascuno.
Le pulizie dello stand non sono incluse nella quota di iscrizione, potranno essere richieste in fase di iscrizione o attraverso la propria area riservata indicando i mq affittati alla ricezione dell’assegnazione.
Il costo di tale servizio si intende comprensivo di tutti e 3 i giorni di manifestazione.
Tassa di iscrizione ditta Rappresentata € 100,00 (per l’esposizione da parte del Partecipante di prodotti e materiale informativo all’interno dello stand di ditta da lui rappresentata).
Tutte le tariffe s’intendono IVA esclusa.
L’Organizzatore si riserva di integrare le tariffe sopra indicate con ulteriori pacchetti. Il contratto generato sarà comunque sempre frutto di una libera scelta del cliente.
PAGAMENTO SERVIZI SUPPLEMETARI – BUONO DI USCITA
Art. 19 – Il saldo dei servizi richiesti deve essere effettuato tramite bonifico bancario. (per coordinate vedere articolo 5) o assegno non trasferibile intestato a CESENA FIERA S.p.A. a rimessa diretta, fatto salvo per quei servizi tecnici già compresi all’interno della proposta di partecipazione, il cui pagamento dovrà essere effettuato negli stessi termini dell’occupazione dell’area (acconto più saldo) di cui all’art. 5.
Al saldo dei servizi richiesti dalle eventuali Ditte Rappresentate e/o Ospitate presso stand di Enti Promotori, sarà tenuto nei confronti dell’Organizzatore unicamente l’Ente Promotore che vi dovrà provvedere negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.
Si segnala che dal 15 marzo 2025, tutte le tariffe relative ai servizi subiranno una maggiorazione del 20%.
Dal 28 aprile 2025 non sarà più possibile acquistare servizi e forniture dalla propria area riservata del sito web www.macfrut.com.
Dal 30 aprile 2025 sarà possibile acquistare servizi unicamente presso l’ufficio S.A.T.E. di Fiera con pagamento contestuale alla richiesta; si segnala che le tariffe saranno maggiorate di un ulteriore 10%.
I servizi richiesti dopo il 15 marzo 2025 non potranno in alcun modo essere rimborsati.
Prima dell’inizio della manifestazione, in ogni caso entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno di fiera, verrà inviata una mail per poter scaricare il proprio BUONO DI USCITA, necessario per iniziare le operazioni di smontaggio dello stand e la rimozione dei prodotti esposti; tale buono dovrà essere mostrato ai cancelli d’ingresso per consentire l’ingresso e l’uscita di ciascun automezzo durante lo smontaggio.
Il mancato pagamento degli importi fatturati autorizza l’Organizzatore a non rilasciare il «Buono di Uscita» trattenendo pertanto con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand della ditta.
TESSERE DI INGRESSO
Art. 20 – L’Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso “Badge Espositori” in un numero proporzionale ai mq. richiesti, come da schema seguente:
fino a 15 mq. à 4 badge
da 16 mq. a 32 mq. à 6 badge
da 33 mq. a 64 mq. à 12 badge
da 65 mq. a 96 mq. à 18 badge
da 97 mq. a 128 mq. à 24 badge
oltre i 128 mq. à 30 badge
Ogni azienda co-espositore avrà diritto a n° 2 badge, indipendentemente dal numero di mq. richiesti dall’azienda partecipante.
Nell’area riservata si attiverà una pagina tessere dove sarà possibile stamparle autonomamente.
Tali tessere permettono:
a) l’accesso in fiera nelle seguenti giornate di allestimento:
Domenica 4 maggio dalle 8.00 alle 20.00
Lunedì 5 maggio dalle 8:00 alle 18:00
b) di accedere nei tre giorni di manifestazione dalle 8.30 fino all’orario di chiusura
c) di accedere durante le fasi di disallestimento:
Venerdì 9 maggio dalle 8.00 alle 20.00;
Sabato 10 maggio dalle 8.00 alle 20.00;
Coloro che espongono all’interno del Pad A, C e HALL SUD dovranno procedere allo smontaggio obbligatoriamente entro e non oltre la giornata di Venerdì 9 maggio ore 18.00.
Tali tessere sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.
PARCHEGGI
Art. 21 – Il Quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per gli espositori. Ogni azienda espositrice (compreso il co-espositore), ha diritto ad una tessera parcheggio come da contratto, indipendentemente dalla metratura richiesta
Tali tessere si intendono utili esclusivamente per il parcheggio AUTOVETTURE, durante tutta la manifestazione.
La tessera parcheggio sarà scaricabile dalla propria area riservata.
SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA
Art. 22 – L’Organizzatore, pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza notturna:
dalle ore 20.00 di Domenica 4 maggio 2025 fino alle ore 8.00 di Sabato 10 maggio 2025 (solo servizio notturno).
Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l’orario di apertura della Fiera, vigilare direttamente o a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.
L’Organizzatore è esonerato da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei Partecipanti. In caso di furto o danneggiamento degli stessi dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di allestimento che svolgimento e disallestimento della manifestazione, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Organizzatore.
DANNI – ASSICURAZIONE
Art. 23 – L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l’adesione alla manifestazione, l’Organizzatore provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:
1 - GARANZIA MULTIRISCHI ESPOSITORI - PARTECIPANTI
Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000,00.
Durata della copertura: periodo di permanenza in Fiera dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.
Franchigia: operano franchigie e scoperti in base all’evento/sinistro subito, come da polizza sottoscritta dalla società organizzatrice.
Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve, entro le 48 ore successive al sinistro, dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice AON S.p.A. e all’Organizzatore.
2 - GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand nonché le eventuali dimostrazioni e prove pratiche. Gli altri partecipanti sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.
Massimali assicurativi: € 1.500.000 per ogni sinistro con il limite di € 1.500.000 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 500.000 per danneggiamenti a cose.
NOTA BENE:
(*) In caso di discordanza, UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza MULTIRISCHI ESPOSITORI - PARTECIPANTI e la Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI depositate presso la sede dell’Organizzatore. L’importo dell’assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi art.18). Il Partecipante potrà comunque provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti, a prescindere da quanto previsto precedentemente dall’Organizzatore. Il partecipante, infatti, esonera l’Organizzatore da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.
DIVIETO DI FUMO
Art. 24 – Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003, è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cu
i compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE".
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni; il divieto si estende anche all’utilizzo di sigarette elettroniche. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni. È consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.
SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 25 – NOTA BENE
a) Le quantità di alcolici somministrate esclusivamente per degustazione ai visitatori dovranno essere moderate.
b) Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell’azienda partecipante.
c) Le bevande e/o i prodotti alimentari somministrati o consegnati ai visitatori sotto forma di omaggio o campione gratuito, devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.
d) Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazione mendace nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, sollevando totalmente l’Organizzatore al riguardo.
Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza e in linea alle disposizioni di legge sul protocollo Covid 19, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.
MACCHINARI E LORO UTILIZZO
Art. 26 – Tutti i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l’immatricolazione. Sono esclusi dall’immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello “prototipo”.
I macchinari esposti non devono contenere liquidi infiammabili nei serbatoi, inoltre non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta dell’Organizzatore, il quale valuterà, caso per caso a suo insindacabile giudizio, l’opportunità o meno di concederla.
L’eventuale concessione dell’autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell’Organizzatore, né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti. Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l’uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli né arrecare molestia ad alcuno.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l’autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.
Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.
REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE
Art. 27 – Ai Partecipanti non è di norma consentito l’uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall’Organizzatore e non esimono il partecipante dall’adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d’autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.
Tutte le aziende partecipanti che abbiano presentato all’Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l’utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II). In ogni caso il livello acustico imposto dall’Organizzatore dovrà sempre essere inferiore agli 80 db. Si precisa che l’impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall’impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l’interno dello stand e non verso l’esterno.
L’Organizzatore potrà intimare ad ogni Partecipante (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici a db inferiori a quelli sopra indicati qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell’Organizzatore stesso, il livello di emissione sonora prodotto da apparecchiature o macchinari vari del Partecipante intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato dall’Organizzatore.
In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'inosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico a db inferiori a quelli indicati nel primo capoverso, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:
a) alla prima infrazione ammonimento verbale;
b) alla seconda infrazione richiamo scritto;
c) dalla terza infrazione in poi, interruzione della fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda partecipante a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione dell’Organizzazione. Resta esclusa ogni responsabilità in capo all’Organizzatore per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti alla ditta partecipante e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
Ferme restando le disposizioni di cui sopra e fermo restando l'impegno dell’Organizzazione a fare rispettare le stesse ai Partecipanti, lo stesso Organizzatore non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un Partecipante, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero dell’Organizzatore da qualunque onere e/o responsabilità.
PUBBLICITÀ
Art. 28 – Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale ha la facoltà di realizzare discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna. Diverse soluzioni e modalità di realizzazione, saranno consultabili all’interno del sito www.macfrut.com con relativo regolamento.
L’Organizzatore, anche a seguito di valutazione di richieste dei clienti, si riserva la facoltà di introdurre nuovi strumenti pubblicitari non indicati, sempre nel rispetto della regolamentazione di cui ai paragrafi seguenti. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, possa nuocere allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
a) qualsiasi forma di pubblicità nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
b) la distribuzione del materiale pubblicitario che avvenga al di fuori della propria area espositiva;
c) ogni forma di volantinaggio e di richiami pubblicitari fuori dai limiti degli stand assegnati è tassativamente ed assolutamente vietata sia all’interno che all’esterno del quartiere fieristico;
d) l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella scheda di adesione e non rappresentate;
e) ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore.
Si precisa, inoltre, che è vietato a qualunque ditta partecipante (espositrice, co-espositrice, ospitata, rappresentata) di pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore e della manifestazione, loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore.
Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, all’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini. Resta a totale ed esclusivo carico della ditta partecipante la responsabilità derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari.
Fermo restando il rispetto dei limiti sopra indicati, rimane comunque a totale ed esclusivo carico della ditta partecipante ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta; resta altresì a carico della ditta partecipante ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà, a carico del Partecipante, il pagamento (a titolo di penale) di una somma pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato dall’Organizzatore, che si riserva ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 29 – È tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo all’Organizzatore. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero dell’Organizzatore da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.
CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA
Art. 30 – Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l’Organizzatore provvede alla divulgazione gratuita del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dalla compilazione dei dati per il catalogo, all’interno dell’area riservata del sito www.macfrut.com , entro e non oltre il 1 marzo 2025.
La compilazione dei dati del catalogo sarà abilitata al ricevimento delle credenziali di accesso all’area riservata.
Qualora il Partecipante non inserisse, entro il suddetto termine, i moduli sopra indicati, l’Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, relativi ad eventuali edizioni precedenti. Il Partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati indicati nella modulistica e da inserire in catalogo, esonerando l’Organizzatore da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci. Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte del Partecipante, previa richiesta, a pagamento. In particolare, l’inserimento sul catalogo ufficiale della ragione sociale e dei prodotti di eventuali ditte rappresentate, presenti in Fiera negli spazi assegnati al rappresentante, avverrà dietro pagamento di € 100,00 + IVA per ogni nominativo inserito.
Il catalogo della manifestazione è l’unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori.
Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell’Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati che mancano di ogni autorizzazione.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Art. 31 – Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d’autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il Partecipante, pertanto, solleva l’Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell’Organizzatore da qualunque onere e/o responsabilità.
Art. 32 – L’Organizzatore rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai marchi della manifestazione ed a tutti i suoi marchi in genere, anche la denominazione di “MACFRUT- Mostra Internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli” con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. È proibito a chiunque, farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto dell’Organizzatore.
SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, POSTICIPAZIONE
Art. 33 – Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo e/o venga posticipata, la conferma di partecipazione s’intende automaticamente annullata e l’Organizzatore può trattenere il canone versato dal partecipante per l’edizione successiva della Fiera o, eventualmente, rimborsare al partecipante tale canone.
Qualora invece la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura:
a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
b) in ogni diversa ipotesi, l’Organizzatore rimborserà al partecipante il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi, l’Organizzatore è tenuto a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.
Art. 34 – Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto, tramite pec o lettera raccomandata A/R, da inviarsi entro il giorno successivo a quello della scoperta e comunque entro l’ultimo giorno della manifestazione fieristica. L’Organizzatore deciderà con provvedimenti definitivi e insindacabili.
CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING
Art. 35 – Durante la Fiera è data possibilità all’espositore di indire convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni, previa autorizzazione da parte dell’Organizzatore.
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero dell’Organizzatore.
REGOLAMENTO
Art. 36 – L’Organizzatore, si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della manifestazione con disposizioni intese a regolare l’attività fieristica. Tali disposizioni faranno parte integrante del presente regolamento e saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.
La mancata osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale da parte dei Partecipanti e dei loro dipendenti può comportare, oltre l’immediata chiusura dello stand, eseguita a mezzo di funzionari e personale dell’Organizzatore, anche il ritiro delle tessere di ingresso al quartiere fieristico e la proibizione al Partecipante di accedere ai locali ove è sito lo stand. In tal caso il Partecipante non potrà vantare diritto alcuno a rimborsi e risarcimenti, ma avrà l’obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali, causati dalle proprie inadempienze.
LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche
Art. 37 – L’Organizzatore si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del complesso fieristico sia dei suoi stand in particolare. All’interno del padiglione fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati dall’Organizzatore. Il Partecipante autorizza espressamente l’Organizzatore, attraverso i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie ritraenti la propria persona, il proprio stand ed i prodotti esposti. L’Organizzatore potrà utilizzare le suddette fotografie oltre che per scopi giornalistici/di comunicazione, anche per scopi promo-commerciali. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Il Trattamento delle fotografie verrà eseguito dall’Organizzatore nel pieno rispetto del D.lgs.193/2003.
Il Rappresentante legale della ditta
(timbro e firma)
In particolare, dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., le disposizioni degli articoli del Regolamento Generale qui specificati:
Art.3-4-5-6-7-8 (impegno o rinuncia alla partecipazione);
Art.9-10-16 (occupazione e rimozione stand);
Art.13-14 (norme di sicurezza-prevenzione incendi-impianto elettrico);
Art.21 (esonero da responsabilità per parcheggi);
Art.22-23 (vigilanza-assicurazione).
Art.31-32 (proprietà intellettuale e industriale)
Art.33-34 (sospensione, annullamento, posticipazione)
Il Rappresentante legale della ditta
(timbro e firma)